MEMO per gli sbadati:
la prescrizione è un istituto giuridico che determina l’estinzione di un reato in conseguenza del trascorrere di un periodo di tempo. Quasi tutti i reati si estinguono per prescrizione. I reati per i quali non si applica la prescrizione sono quelli puniti con l’ergastolo. Tutti gli altri reati, per ragioni di economia dei sistemi giudiziari, si prescrivono: lo Stato rinuncia a perseguire l’autore di un reato quando dalla sua commissione sia trascorso un periodo di tempo considerato troppo lungo. Sulle ragioni della prescrizione non mi soffermo, ma credo sia facile capire, anche per chi non ha studiato giurisprudenza, che prescrizione non significa assoluzione. In effetti la differenza è notevole: l’assoluzione si ha quando il giudice ha accertato che il reato non è stato commesso.
E’ quindi un errore macroscopico affermare, come hanno fatto alcuni giornalisti nel caso Mills, che l’imputato è stato assolto a causa della prescrizione. Per non cadere in facili (e forse voluti) equivoci, sarebbe stato corretto affermare che il reato è prescritto e che, quindi, il reo non è (più) perseguibile. E ciò sia da un punto di vista giuridico che etimologico!
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